Tribunale di Lucca – Composizione negoziata della crisi: è competente a decidere della conferma delle misure protettive, ai sensi dell'art. 27, comma 2, CCII, il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.

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Data di riferimento: 
09/12/2022

Tribunale di Lucca, Sez. Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, 09 dicembre 2022 (data della pronuncia) – Giudice designato Carmine Capozzi.

Composizione negoziata della crisi – Conferma delle misure protettive – Competenza alla decisione del ricorso – Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.

In tema di composizione negoziata della crisi d’impresa, il tribunale competente alla conferma delle misure protettive, ai sensi dell’art. 27, comma 2, CCII, è quello nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali e quindi dove avvengono le scelte gestionali [nello specifico il Tribunale ha considerato irrilevante, anche a non considerare applicabile l'art 28 CCII, che lo stesso avesse trasferito formalmente la sede legale in una diversa località presso una società di servizi alle aziende in forza appunto della stipula di un “contratto di domiciliazione di azienda”, vieppiù in quanto nello stesso si era precisato che la società terza avrebbe svolto servizi di domiciliazione e di recapito della corrispondenza ma si era espressamente esclusa la possibilità di indicare il relativo domicilio quale sede operativa e/o domicilio di persone fisiche. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-lucca-9-dicembre-2022-est-capozzi

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/28594/CrisiImpresa?Contratto-per-la-domiciliazione-d%E2%80%99azienda-e-centro-degli-interessi-principali-dell%E2%80%99impresa-nella-composizione-negoziata-della-crisi-d%27impresa

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: