Corte di Cassazione (407/2023) – Presupposti di applicabilità dell’art. 2112 c.c. in caso di fallimento dell’impresa retrocessionaria.

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Data di riferimento: 
10/01/2023

Cass, Sez. Lav, 10 gennaio 2023, n. 407, Pres. Esposito, Est. Patti

RETROCESSIONE DELL’AZIENDA - Regime ex art. 2112 c.c. - Applicabilità - Presupposti.Inizio modulo

Il regime dell’art. 2112 c.c. presuppone un fenomeno traslativo dell’azienda o di una parte di essa, che richieda la tutela dell’occupazione dei lavoratori e del trattamento da essi percepito. Ne consegne l’applicabilità del regime in parola alla fattispecie della retrocessione dell’azienda affittata solo in quanto la retrocessionaria originaria cedente utilizzi l’azienda in funzione dell’attività di cui essa è strumento. (Fattispecie in tema di fallimento dell’impresa retrocessionaria). Massima Ufficiale

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-lav-10-gennaio-2023-n-407-pres-esposito-est-patti

[Cfr in tema, in questa rivista, anche Corte di Cassazione, Sez. IV lavoro, 21 gennaio 2022, n. 1861 – https://www.unijuris.it/node/6483 , Corte di Cassazione, Sez. IV- lavoro, 16 marzo 2021,  n. 7364 – https://www.unijuris.it/node/5638 ]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: