Corte di Cassazione (14876/2022) – Fallimento: antecedentemente all'entrata in vigore degli artt. 2497 ss. c.c. risultava comunque esperibile ex art. 2043 c.c. l'azione di responsabilità nei confronti della società che controllava quella fallita.

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Data di riferimento: 
11/05/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 maggio 2022, n. 14876 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Loredana Nazzicone.

Fallimento di società controllata – Responsabilità della società controllante per l'attività di direzione e coordinamento - Contesto normativo anteriore all’introduzione degli artt. 2497 e ss. c.c. – Curatore - Azione di responsabilità extracontrattuale exart. 2043 c.c – Esperibilità per il pregiudizio all’integrità del patrimonio della controllataTermine di prescrizione - Decorrenza.

In tema di fallimento, nel periodo anteriore all’introduzione, nel contesto della riforma del diritto societario di cui al D.Lgs. n. 6 del 2003, degli artt. 2497 ss. c.c., era comunque esperibile dal curatore fallimentare, sulla base della clausola generale del neminem laedere di cui all’art. 2043, l’azione volta a far valere la responsabilità della controllante per il pregiudizio arrecato al patrimonio della controllata, dunque all’interesse della massa dei creditori alla conservazione della sua integrità, in forza dell’attività di abuso di direzione e coordinamento. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso della curatela del fallimento di una società controllata, teso a contestare la dichiarata prescrizione dell’azione di responsabilità della capogruppo sul presupposto erroneo che il dies a quoper il relativo decorso coincidesse con la data del 1° gennaio 2004, di entrata in vigore dei su richiamati artt. 2497 e ss. c.c.) (Massima Ufficiale)

[nello specifico, ad avviso della Corte, in presenza di una ipotesi di abuso di direzione unitaria, il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione per l'esperimento della generale azione extracontrattuale di responsabilità era stato correttamente individuato dal giudice del merito, onde risultava effettivamente decorso nel momento in cui la procedura fallimentare aveva notificato alla società controllante della fallita l'atto di costituzione in mora, dovendosi già prima del 1 gennaio 2004 la condotta di quella considerare fonte di risarcimento]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27429.pdf

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-11-maggio-2022-n-14876-pres-scaldaferri-est-nazzicone

[in tema di azione di responsabilità sulla base del principio neminem ledere esperita dal curatore nei confronti di una banca per abusiva concessione di credito, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 giugno 2021, n. 18610 https://www.unijuris.it/node/5749].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: