Tribunale di Napoli – Fallimento di un contraente: azione di simulazione volta a far dichiarare l'inefficacia di un atto simulato che pregiudica i diritti dei creditori e prova mediante testimoni e presunzioni.

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Data di riferimento: 
11/03/2022

Tribunale di Napoli, Sez. VII civ., 11 marzo 2022 (data della pronuncia) – Giud. Livia De Gennaro.

Contraente poi fallito – Conclusione di un atto simulato – Dannosità per lui e per i suoi creditori – Curatore – Legittimazione all'esercizio di un'azione di simulazione – Prova che l'atto riveste tale carattere – Ammissibilità del ricorso a testimoni e presunzioni.

Il curatore, quanto agisce in simulazione per far accertare il carattere simulato di un atto posto in essere dal contraente poi fallito, cumula la legittimazione già a questi spettante con quella spettante ai creditori, onde esercita, come quando agisce in revocatoria, un’azione dall’ordinamento agli stessi riconosciuta per far valere l'inefficacia di una atto che pregiudica i loro diritti; tale azione infatti, dopo la dichiarazione del fallimento del loro debitore, in quanto strumentale all’esercizio di azioni esecutive, può essere iniziata o proseguita solo da lui, che agendo come terzo può fornire la prova della simulazione, ai sensi dell’art. 1417 c.c., anche mediante testimoni e presunzioni, che sono ammissibili ogniqualvolta è appunto ammessa la prova testimoniale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27428.pdf

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-napoli-11-marzo-2022-est-de-gennaro

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