Tribunale di Bergamo – Composizione negoziata: il giudice in sede di esame del ricorso volto a ottenere la conferma delle misure protettive ha il potere-dovere di valutare, a livello di prognosi, la serietà e la fattibilità del piano di risanamento.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
03/06/2022

Tribunale di Bergamo, Sez. II civ., 30 marzo 2022 (data della pronuncia) – Pres. Est. Elena Gelato, Giud. Bruno Conca e Angela Randazzo.

Composizione negoziata  della crisi – Imprenditore – Avvio di quella procedura – Successiva istanza di conferma o modifica delle misure protettive – Decisione del ricorso - Vaglio, a livello di prognosi, della serietà e della fattibilità del piano di risanamento – Potere-dovere da riconoscersi al giudice – Fondamento.

Stante che in ogni procedimento cautelare l’autorità giudiziaria è investita del compito di valutare il fumus di fondatezza della pretesa che si chiede di tutelare in via interinale, non può che operare, anche nell’ambito del procedimento di composizione negoziata della crisi, con riferimento al ricorso proposto dall'imprenditore per la conferma delle misure protettive e cautelari ex art. 7 del D.L. 118/2021, coordinato con la legge di conversione 147/2021, il potere-dovere del giudice di verificare, a livello di prognosi, la serietà e la fattibilità del piano di risanamento a tal fine proposto; ciò trova conferma nel fatto che, dal momento che una simile valutazione involve considerazioni di carattere tecnico, per questo motivo la legge ha previsto la possibilità di svolgimento di una sommaria istruttoria con facoltà del giudice di avvalersi di un proprio ausiliario [nello specifico il Tribunale, investito del reclamo proposto da un imprenditore in liquidazione, ai sensi dell'ultimo comma di detto articolo, avverso il provvedimento con il quale era stata rigettata la sua istanza di conferma delle misure protettive, ha respinto l'impugnazione dallo stesso avanzata in quanto ha rilevato che  la valutazione svolta dal primo giudice risultava corretta perché, contrariamente a quanto addotto dall’istante, non esisteva, all'istante, alcun concreto elemento atto a consentire anche solo di presumere la possibilità del superamento dello stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario dell’impresa e che potessero ripristinarsi i valori di bilancio necessari a garantire la   continuità aziendale come prefigurata e prospettata]  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione risevata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bergamo-30-marzo-2022-pres-est-gelato

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: