Corte d'Appello di Venezia – Considerazioni in tema di revocatoria ordinaria (nello specifico promossa dal coniuge separato di un soggetto che aveva ceduto una serie di immobili pur essendo tenuto al mantenimento dei figli).

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
22/03/2022

Corte d'Appello di Venezia, Sez. II civ., 22 marzo 2022 – Pres. Guido Santoro, Cons. Rel. Innocenza Vono, Cons. Dario Morsiani.

Azione revocatoria – Titolare di un credito litigioso – Atto di disposizione compiuto dal debitore - Esperimento di azione revocatoria ordinaria - Ammissibilità.

Genitore separato – Credito nei confronti dell'ex coniuge – Contributo per il mantenimento dei figli - Obbligazione periodica di versamento – Insorgere dal momento del provvedimento giudiziale - Alienazione immobiliare compiuto dal debitore - Revocabilità – Presupposto soggettivo richiesto - Terzo acquirente – Necessità della "participatio fraudis" – Esclusione -  Consapevolezza della natura pregiudizievole del negozio concluso – Sufficienza - Prova fornita tramite presunzioni semplici – Ammissibilità.

Soggetto debitore – Vendita di più beni o dell'unico immobile posseduto – Esercizio da parte di un creditore dell'azione pauliana – Pregiudizio patrimoniale del debitore – Presupposto necessario - Prova consistente in re ipsa – Situazioni dalle dalle quali poterla evincere.

Azione revocatoria ordinaria – Presupposto oggettivo – Eventus damni – Compromissione della consistenza patrimoniale del debitore – Presupposto indefettibilmente richiesto – Esclusione - Mero aggravamento della situazione – Condizione sufficiente – Onere della prova.

Creditore – Ottenimento di un sequestro preventivo – Situazione ostativa alla proposizione di un'azione revocatoria – Inutilità di tale iniziativa – Esclusione – Conseguimento di vantaggi – Fondamento.

Anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, può essere idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il credito vantato da un genitore separato per il contributo, da parte dell'altro, al mantenimento del figlio è da ritenersi insorto non oltre il momento della proposizione della relativa domanda; il predetto credito, sebbene sia correlato a un’obbligazione periodica, avente a oggetto prestazioni, autonome e distinte nel tempo, che diventano esigibili alle rispettive scadenze, è tutelabile, come tale, dal momento della sua insorgenza in forza di provvedimento giudiziale, mediante azione revocatoria ordinaria a fronte dell’alienazione immobiliare compiuta, in modo pregiudizievole, dal coniuge obbligato. Ne consegue che, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto un'alienazione immobiliare posta in essere dopo la proposizione della domanda tendente all’accertamento del credito per il contributo al mantenimento del figlio, quel credito va qualificato come insorto anteriormente all'alienazione ed è allora sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo della revocatoria, esperita contro il genitore inadempiente alienante, che il terzo acquirente sia stato consapevole del pregiudizio delle ragioni creditorie, non occorrendo invece la prova della "participatio fraudis" e cioè della conoscenza, da parte di quest'ultimo, della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto all'insorgere del credito. La prova in tal caso richiesta può essere fornita anche tramite presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale o di coniugio o affinità tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore, ovvero di vendita dell'unico bene immobile di proprietà dello stesso, l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi in re ipsa [nello specifico, per tale motivo è stata accolta l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. esperita da un creditore nei confronti della Società di Mutuo Soccorso (irregolare) cui erano stati ceduti (anche a titolo oneroso) dal debitore tutti i beni immobili a lui appartenenti]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (c.d. “eventus damni”) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il creditore che abbia ottenuto la concessione di un sequestro conservativo su un bene immobile,  conserva l'interesse ad agire con azione revocatoria ex art. 2901 c.c., qualora il medesimo bene venga in seguito alienato dal debitore ad un terzo, atteso che tale azione consente di ottenere una tutela non equivalente e tendenzialmente più ampia rispetto a quella assicurata dal sequestro, in quanto ha ad oggetto l’intero immobile, senza soffrire dei limiti derivanti dall’importo fino a concorrenza del quale sia stata autorizzata la misura cautelare, esclude il concorso con gli altri creditori (che si realizza, invece, per effetto della conversione del sequestro in pignoramento), e non è condizionata dagli esiti del giudizio di merito sulla sussistenza del diritto cautelato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27093.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: