Tribunale di Trani – Composizione negoziata della crisi e deposito tardivo del ricorso per la conferma delle misure protettive: ordine di cancellazione dal Registro delle imprese dell'istanza di applicazione delle stesse.

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Data di riferimento: 
21/03/2022

Tribunale di Trani, Sez. Civile – Fallimenti, 21 marzo 2022 – Giudice Delgato Giuseppe Rana.

Composizione negoziata della crisi – Ricorso per la conferma delle misure protettive – Proposizione tardiva – Tribunale - Dichiarazione di inefficacia delle stesse – Iscrizione fatta nel Registro delle imprese – Cancellazione - Ordine emesso trascorsi trenta giorni – Finalità di tale differimento.

Laddove l'imprenditore che, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 118 2021, ha fatto richiesta di misure protettive al fine di avviare trattative con i creditori volte alla composizione negoziata della crisi economico-finanziaria in cui è coinvolto, proceda tardivamente, e, quindi, non in quello stesso giorno, a richiederne ai sensi dell'art. 7 la conferma, il ricorso a tal fine proposto risulta inammissibile onde il tribunale procede a dichiarare l'inefficacia di tali misure senza fissare l'udienza per l'audizione delle parti e dell'esperto che risulta a quel punto inutile; conseguentemente, in conformità temporale con in termine previsto per la pubblicazione del ricorso, una volta trascorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nel Registro delle imprese della originaria istanza con cui quelle misure erano state  richieste,  ne dispone la cancellazione, così da consentire una sorta di spatium deliberandi al ricorrente prima della fine del regime protettivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-trani-23-marzo-2022-est-rana

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27059.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: