Commissione tributaria regionale di Bologna – L'ex rappresentante della società fallita può agire in giudizio nell'interesse della stessa ma solo in caso di inerzia del curatore, non nel caso in cui questi abbia giudicato tale iniziativa non conveniente.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
21/04/2021

Commissione tributaria regionale dei Bologna, 21 aprile 2021 – Pres. Nicola Sinisi, Est. Gianluigi Morlini.

Crediti fiscali – Accertamento  – Conferma da parte della Commissione tributaria provinciale – Fallimento della società contribuente  - Omessa impugnazione da parte del curatore – Motivo di tale scelta - Mancanza di utilità per la massa dei creditori - Appello proposto dall'ex rappresentante legale della fallita -  Legittimazione ad agire – Esclusione – Iniziativa consentita solo in caso di inerzia da parte del curatore.

E' inammissibile, per difetto di legittimazione ad agire ex art. 43 comma 1 L.F., l'appello proposto  dall'ex rappresentante legale della società fallita avanti alla Commissione tributaria regionale volto ad impugnare un accertamento tributario per crediti fiscali i cui presupposti si sono verificati prima della dichiarazione di fallimento della stessa, ove il curatore abbia omesso di promuoverlo non per inerzia, la qual cosa abiliterebbe eccezionalmente l'ex rappresentante della fallita a proporlo, ma in seguito ad una esplicita consapevole presa di posizione negativa circa la sua utilità per la massa dei creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/25218#gsc.tab=0

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ., Sottosez. T, 03 aprile 2018 n. 8132https://www.unijuris.it/node/4274]

Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: