Corte di Cassazione (13862/2020) – Fallimento: subentro del curatore nell'azione revocatoria ordinaria intentata da un creditore con riferimento ad un atto di disposizione posto in essere dal debitore, poi fallito nel corso del giudizio.

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Data di riferimento: 
06/07/2020

Corte di Cassazione, Sez. III civ., 06 luglio 2020, n. 13862 – Pres. Giacomo Travaglino, Rel. Gabriele Positano.

Azione revocatoria ordinaria – Esperimento da parte di un creditore - Fallimento del debitore sopravvenuto nel corso del giudizio - - Subentro del curatore nell'azione – Legittimazione del creditore originario – Venir meno – Inerzia degli organi della procedura - Legittimazione da riconoscergli solo in quel caso.

Qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per fare dichiarare l'inopponibilità ad un singolo creditore di un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e, in pendenza del relativo giudizio, a seguito del sopravvenuto fallimento di questi, il curatore subentri nell'azione in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 l.fall., accettando la causa nello stato in cui si trova, la legittimazione e l'interesse ad agire dell'attore originario vengono meno, con conseguente improcedibilità della domanda dallo stesso proposta, salva la dimostrazione dell'inerzia degli organi della procedura in relazione al diritto azionato. (Massima ufficiale) http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24916.pdf

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. III civ., 05 maggio 2017 n. 10903 https://www.unijuris.it/node/3409]

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: