Corte di Cassazione (23140/2020) – Inefficacia degli atti a titolo gratuito compiuti dal soggetto poi fallito e ricorso per stabilire la gratuità di un'operazione complessa da quello stesso posta in essere alla verifica della sua giustificazione causale.

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Data di riferimento: 
22/10/2020

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 ottobre 2020, n. 23140 – Pres. Francesco A. Genovese, Rel. Alberto Pazzi.

Fallimento – Soggetto poi fallito - Operazione trilaterale anteriormente posta in essere - Contratto di locazione di  un terreno con successiva sublocazione a soggetto terzo – Azione  proposta dal fallimento ex art. 64 L.F.  – Necessaria valutazione della causa del negozio complessivamente concluso – Interesse economico che si è inteso realizzare – Prestazione resa dal fallito in assenza di corrispettivo o controprestazione - Mera interposizione tra soggetti – Riconoscimento della gratuità dell'operazione - Dichiarazione di inefficacia – Rigetto del reclamo proposto dal locatore.

In tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 64 l.fall., la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare e non può quindi fondarsi sull'esistenza o meno di un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, dipendendo invece dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del soggetto poi dichiarato fallito, quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa; sicché il negozio posto in essere dal soggetto poi fallito può dirsi gratuito, solo quando dall'operazione egli non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo inteso recarne uno ad altri, mentre sarà oneroso tutte le volte che il fallito riceva un vantaggio per questa sua prestazione tanto da elidere quel pregiudizio cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia "ex lege". (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione d'appello che, dopo aver rilevato la sostanziale sovrapponibilità nel contenuto di un contratto di locazione con uno sublocazione, aveva ritenuto fosse stata posta in essere una complessiva operazione trilaterale di natura gratuita, giacché il conduttore poi fallito aveva assunto oneri senza alcuna corrispettiva utilità e con esclusivo vantaggio del locatore, interponendosi tra quest'ultimo e il subconduttore). (Massima ufficiale)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24503.pdf

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 6538del 18 marzo 2010 https://www.unijuris.it/node/732].

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