Tribunale di Milano – Presupposti ed effetti dell'esperimento da parte del curatore dell'azione ex art. 146 L.F. nei confronti di amministratori e sindaci della società fallita responsabili del danno da mancato pagamento di tributi e contributi.

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Data di riferimento: 
08/10/2020

Tribunale di Ordinario di Milano, 08 ottobre 2020 - Pres. Angelo Mambriani, Rel. Amina Simonetti, Giud. Guido Vannicelli.

Azione di responsabilità ex art. 146 L.F.  –  Curatore –  Richiesta di autorizzazione ad esperirla   - G.D. - Parere del comitato dei creditori  - Necessaria acquisizione preventiva – Esclusione - Motivo.

Azione di responsabilità ex art. 146 L.F. – Allegati all’istanza del curatore di autorizzazione da parte del G.D. - Necessario deposito in giudizio -  Esclusione – Libertà di scelta della strategia difensiva più favorevole.

Azione di responsabilità ex art. 146 L.F. - Prescrizione quinquennale – Decorrenza – Criterio da adottarsi.

Amministratori di società poi fallita – Pagamento di tributi e contributi previdenziali – Sistematica omissione  per far fronte a costi aziendali – Violazione dei doveri di corretta gestione della società – Responsabilità – Sussistenza

Amministratori di società poi fallita – Pagamento di tributi e contributi previdenziali – Sistematica omissione – Creditori sociali - Configurarsi di un'ipotesi di danno per sanzioni ed interessi -  Collegio sindacale – Mancata attivazione a fronte del riscontrato continuato mancato versamento –  Corresponsabilità  nella causazione del danno – Riscontrabilità .

Ai fini del valido esercizio dell’azione di responsabilità ex art. 146, secondo comma, L.F. da parte del curatore nei confronti in particolare di amministratori e sindaci della società fallita per danni da essi causati alla stessa, non occorre che il G.D., prima di concedere l’autorizzazione all'azione, acquisisca il parere del comitato dei creditori, in quanto trattasi di parere consultivo da ritenersi già espresso e quindi non richiesto laddove il programma di liquidazione ex art. 104 ter L.F., come approvato  dallo stesso  comitato, già contenga l’indicazione delle azioni di responsabilità, con i relativi preventivi di spesa, che il curatore intende porre in essere. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Laddove il curatore in sede di richiesta di autorizzazione da parte del G.D. all'esperimento dell'azione di responsabilità ex art. 146, secondo comma, L.F.  abbia specificatamente enunciato quali siano gli illeciti commessi da amministratori e sindaci sui quali intende fondare tale azione, nessun dubbio, anche nel caso in cui il curatore ometta poi di depositare in giudizio gli allegati richiamati nell'istanza rivolta al G.D, può sussistere a riguardo del fatto che l'autorizzazione concessa abbia esattamente ad oggetto per soggetti, causa petendi e petitum  l'azione poi esercitata; ciò in quanto una volta che il curatore abbia ottenuto l'autorizzazione all'azione rientra nell'ambito dell'autonomia del suo difensore configurare in concreto lo specifico contenuto dell’atto di citazione e scegliere di assumere le posizioni processuali che ritenga più vantaggiose per la difesa della sua parte, senza che ogni decisione difensiva debba essere oggetto di autorizzazione del G.D. o limitata entro binari predeterminati.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il termine   di prescrizione quinquennale ex art. 2949  dell'azione di responsabilità  spettante ai creditori sociali ex art. 2394 c.c., come esercitabile anche dal curatore, si deve ritenere decorra dal momento in cui l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti risulti  oggettivamente conoscibile all'esterno della società  dai creditori sociali [nello specifico, con riferimento all'azione esercitata appunto dal curatore, il Tribunale ha ritenuto si potesse far decorrere il temine di prescrizione dal giorno in cui la società, poi dichiarata fallita, essendo stata proposta nei suoi confronti da parte dell'Agenzia delle Entrate un'istanza di fallimento, aveva presentato una domanda di concordato preventivo, contestualmente pubblicata nel Registro delle Imprese, nel quale dava atto di versare in stato di crisi e di non essere in grado di far fronte con regolarità e tempestività alle proprie obbligazioni con particolare riferimento ai debiti verso l'erario e gli enti previdenziali, quindi, sostanzialmente della sua illiquidità e del suo stato di insolvenza]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Si deve ritenere che integri un'ipotesi di grave inadempimento ai doveri cui sono, in ragione del loro ruolo, prioritariamente tenuti gli amministratori, la scelta gestoria da parte degli stessi di omettere sistematicamente il  pagamento dei tributi erariali e dei contributi previdenziali e assistenziali, anche se operata al fine di poter sostenere costi aziendali (retribuzioni dei lavoratori e debiti verso i fornitori), in quanto da considerarsi prassi illegittima, perché non determinata da una eccezionale e solo momentanea impossibilità di far fronte a quella tipologia di debiti, ma dalla volontà di esercitare l'impresa facendo ricorso ad una sorta di implicito finanziamento pubblico. (Pierluigi Ferrini -Riproduzione riservata)

Non può mettersi in dubbio, al di là dell'uso alternativo da parte della società delle somme che gli amministratori avrebbero dovuto impiegare per pagare tributi e contributi, viceversa utilizzate per pagare dipendenti e fornitori, il carattere pregiudizievole per la società ed i creditori sociali dell'addebito che ne è conseguito a danno della stessa di sanzioni amministrative per violazioni tributarie e di interessi per  ritardi nei pagamenti. Non vi è altresì dubbio che del danno conseguente a tali addebiti debbano farsi carico anche i componenti dell'organo di controllo, laddove si siano limitati a prendere atto della situazione debitoria verso l'Erario e ad invitare, senza successo, gli amministratori ad attivarsi per trovare la copertura finanziaria delle posizioni scoperte,  in quanto  il comportamento dei sindaci deve essere ispirato al dovere di diligenza propria del mandatario ed improntato ai principi di correttezza e buona fede, sicché l'adempimento dei loro compiti non si esaurisce nell’espletamento meramente burocratico delle attività specificate dalla legge, essendo necessaria  l’adozione dello strumento più consono ed opportuno di reazione all’accertamento di atti gestori non legittimi e dannosi per la società o i terzi, dovendo, in ultima analisi, la vigilanza essere effettiva e non puramente formale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24484.pdf

[con riferimento  alla terza massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 05 settembre 2018 n. 21622 https://www.unijuris.it/node/4346]

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: