Tribunale di Udine – Fallimento, COVID-19 e sospensione della vendita.

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Data di riferimento: 
27/05/2020

Tribunale di Udine, 27 maggio 2020 – dott. Andrea Zuliani 

Fallimento – COVID-19 – Liquidazione dell’attivo – Vendite – Sospensione ex art. 108 l.f. 

Benché la legislazione emessa per contrastare l’epidemia da COVID-19 non prevedesse l’obbligo del curatore di sospendere le vendite, ove a posteriori emerga l’inefficienza della procedura competitiva svolta per ragioni connesse alle limitazioni derivanti dalla predetta normativa il giudice delegato può sospendere le operazioni di vendita ai sensi dell’art. 108, co. 1 l.f. [Nel caso di specie l’istanza di sospensione promossa da un terzo era stata altresì accompagnata da un’offerta cauzionata di acquisto per un prezzo superiore del 20% rispetto a quello di aggiudicazione, circostanza che ha fatto ritenere, comunque, provato che il prezzo offerto dall’aggiudicatario fosse “notevolmente inferiore a quello giusto”] (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: