Tribunale di Milano - Fallimento: ipotesi di responsabilità degli amministratori per danni causati alla società poi fallita e ai suoi creditori in ragione del mancato pagamento di debiti tributari.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
13/03/2020

Tribunale di Milano, Sez. Specializzata in materia d’impresa B, 13 marzo 2020 – Pres. Rel. Angelo Mambriani, Giudici Daniela Miconi e Maria Antonietta Ricci.

Fallimento – Mancato pagamento di debiti tributari – Omissione ascrivibile agli amministratori – Azione di responsabilità ex art. 146 L.F. - Quantificazione dei danni da male gestio - Modalità.

Con riferimento ad una azione di  responsabilità intentata ex art. 146 L.F. dal curatore nei confronti dell’amministratore di una società fallita per avere egli in precedenza omesso di pagare, utilizzando a tale scopo le risorse economico patrimoniali della società, i debiti di quella nei confronti dell’Erario, causando così danni alla stessa e ai suoi creditori, occorre distinguere il caso in cui la società nel momento in cui avrebbe dovuto procedere al pagamento di quei tributi sarebbe stata in grado di onorarli e l’amministratore ne abbia ugualmente omesso il pagamento, da quello in cui l’amministratore eccepisca e provi ex art. 1218 c.c. di non averli potuti pagare in ragione dell’incapacità finanziaria/incapienza patrimoniale della società; ciò in quanto solo nella prima ipotesi dovrà rispondere dei danni procurati con la sua mala gestio in misura pari alle sanzioni, interessi ed aggi addebitati alla società dall’Erario, come liquidati nel relativo accertamento tributario, ovvero cartella esattoriale. Quanto alla seconda ipotesi occorre tenere distinto il caso specifico in cui la società si trovava in una situazione che ne avrebbe dovuto comportare lo scioglimento per perdita del capitale sociale e, pur tuttavia, l’amministratore abbia illegittimamente proseguito, in violazione del disposto dell’art. 2486 c.c., nello svolgimento dell’attività economica con assunzione di nuovo rischio imprenditoriale, perché in una tale eventualità egli  è chiamato a rispondere dei danni in misura pari al debito per sanzioni, interessi ed aggi addebitati alla società con riferimento a quei debiti erariali non pagati, che la società non avrebbe contratto se fosse stata tempestivamente posta in liquidazione ed avesse conseguentemente cessato l’attività. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23407.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: