Corte di Cassazione (22383/2020) – Modalità di liquidazione dei beni fallimentari tramite vendite competitiva: necessità che siano precedute da forme di pubblicità idonee ad assicurare la massima informazione degli interessati.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
06/09/2019

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 settembre 2019, n. 22383 – Pres. Francesco Genovese, Est. Guido Federico.

Fallimento - Modalità di liquidazione dei beni fallimentari – Procedure competitive – Validità dello svolgimento e dell’aggiudicazione – Necessità che le gare siano precedute da idonea pubblicità – Rispetto di un termine di differimento di trenta o quarantacinque giorni – Condizione non richiesta.

Fallimento - Vendita dei beni – Procedure competitive – Indizione – Inosservanza delle forme di pubblicità – Nullità del procedimento – Ipotetico possibile raggiungimento di un maggior risultato – Prova non richiesta.

L'art. 107 l.fall., nel testo applicabile "ratione temporis", prima dell'efficacia delle modifiche introdotte dall'art. 11 del d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015, attribuisce al curatore ampia discrezionalità circa le modalità di liquidazione dei beni fallimentari tramite procedure competitive, sicché non è necessario il rispetto del termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 490, comma 2, c.p.c., purché la vendita avvenga con pubblicità idonea ad assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati. (Massima ufficiale) [la Corte ha precisato che non risultava applicabile al caso di specie ai fini della validità della vendita neppure il termine per effettuarne la pubblicità di trenta giorni prima dell’inizio della procedura competitiva, previsto dall’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 107 L.F., come aggiunto dall’art. 11 del D. L. 27 giugno 2015, n. 83, trovando tale nuova disposizione, ai sensi dell’art. 23 secondo comma, dello stesso decreto, applicazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in  G.U. delle specifiche tecniche previste dall’art. 161 quater disp. att. c.p.c., pubblicazione che ha avuto luogo solo in data 20 gennaio 2018]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L'inosservanza delle forme di pubblicità previste dalla legge o quelle ulteriori eventualmente indicate nel provvedimento di autorizzazione ex art. 104 ter L.F.del G.D. al curatore in relazione alla "vendita competitiva", danno luogo a nullità del procedimento di vendita e si riflettono sull'aggiudicazione, quale atto conseguente, determinandone la nullità, senza che sia necessaria, da parte di chi ne contesta la validità, la prova del concreto interesse fondato sull'ipotetico maggior risultato raggiungibile.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/22590  

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: