Tribunale di Aosta – Problematiche inerenti la fallibilità delle S.p.A. a partecipazione pubblica, la proponibilita in successione di due ricorsi di pre-concordato, i limiti del sindacato del giudice e la destinazione di un fondo rischi non utilizzato.

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Data di riferimento: 
22/10/2019

Tribunale Ordinario di Aosta, Ufficio fallimentare, 22 ottobre 2019 - Pres. Eugenio Gramola, Rel. Marco Tornatore, Giud. Anna Bonfilio.

Società per azioni a totale o parziale partecipazione pubblica - Costituzione mediante atto normativo - Non sottoponibilità al fallimento ed alle altre procedure concorsuali -  Esclusione  - Possibile assoggettibilità - Svolgimento di attività di tipo commerciale - Presupposto necessario.

Istanza di pre-concordato - Riproposizione a distanza di meno di due anni - Inammissibilità - Regola generale - Intento di colmare una precedente carenza documentale -  Ipotesi particolare - Possibile eccezione - Assoggettibilita alla procedura concordataria.

Concordato preventivo  - Giudice dell'omologazione - Limiti del sindacato - Contenuto della proposta del debitore - Parametri ai quali deve essere rapportata.

Concordato in continuità - Previsione della costituzione di un fondo rischi -  Non utilizzo dello stesso per coprire delle perdite - Destinazione necessaria ai creditori in misura superiore a quanto previsto dal piano - Esclusione.

La costituzione  di una società per azioni a totale o parziale partecipazione pubblica  mediante atto normativo a carattere legislativo, anzichè mediante forme negoziali comuni (atto costitutivo e statuto) come avviene nel settore del diritto privato, esaurisce la sua natura di diritto speciale nel suo momento genetico e nei rapporti con il socio di maggioranza, regolati come noto da un Disciplinare, mentre non vale certamente a qualificare la società, ex art. 2221 c.c., come ente pubblico economico sottratto al fallimento ed alle altre procedure concorsuali, dovendosi avere riguardo all'attività effettivamente esercitata dalla società medesima [nello specifico, la gestione di una casa da gioco autorizzata dalla legge in deroga al generale divieto di gioco d'azzardo] ed alla sua riconducibilità alla nozione di impresa commerciale. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

Nonostante quanto disposto dall'art. 161, nono comma,  L.F. in merito alla non proponibilità,  a distanza di meno di due anni, di due ricorsi di pre-concordato, si deve ritenere che sia consentito che il debitore ripronga una seconda domanda di quel tipo  dopo che il  primo ricorso risulti non essere stato ammesso senza che un esame nel merito abbia avuto luogo, in ragione della semplice carenza di un bilancio di esercizio, carenza che la successiva istanza ha inteso per l'appunto colmare. (Pierluigi Ferrini - Riproposizione riservata)

Fatta salva la dimostrazione che il piano concordatario è ispirato dalla volontà di frodare le ragioni dei creditori, è sottratto al giudice dell'omologazione ogni sindacato sul merito delle scelte imprenditoriali attraverso le quali il debitore intende soddisfarne le ragioni, trattandosi di valutazione  di convenienza rimessa  ai soli creditori: in particolare il giudice non è chiamato ad omologare soltanto quel piano che assicuri in astratto la più alta percentuale di soddisfacimento degli stessi, onde non è tenuto ad effettuare una comparazione tra il piano concretamente presentato e qualsiasi altra ipotetica o astratta modalità di soluzione negoziata della crisi, dato che è sufficiente che il piano proposto risulti idoneo, almeno in prospettiva, ad assicurare l'effettivo superamento della situazione negativa in cui l'impresa versa, e che risulti fattibile nel suo insieme. I parametri di riferimento ai quali il tribunale deve ancorare il suo esame in merito alla convenienza del piano proposto dal debitore sono infatti rappresentati solo dall'alternativa fallimentare, ovvero dalla concreta fattibilità degli altri piani concorrenti  ex art. 163 bis L.F. laddove risultino essere stati presentati. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

In ipotesi di concordato in continuità il debitore è tenuto, per ragioni di elementare prudenza, ad indicare fondi rischi per il caso del sopravvenire di passività nel corso della prosecuzione della gestione aziendale, ma non è tenuto a destinare i fondi eventualmente non utilizzati al pagamento dei creditori in misura eccedente alla proposta concordataria (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22662.pdf

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 luglio 2018,  n. 17279 https://www.unijuris.it/node/4255

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: