Corte di Cassazione (5657/2019) – Inopponibilità al fallimento del credito fondato su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo opposto laddove vi sia stata la cancellazione dal ruolo della causa di opposizione per inattività delle parti.

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Data di riferimento: 
25/02/2019

Cassazione civile, sez. I, 26 Febbraio 2019, n. 5657. Est. Paola Vella.

Credito fondato su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo opposto - Cancellazione dal ruolo della causa di opposizione per inattività delle parti e mancata riassunzione - Operatività dell'estinzione d'ufficio – Esclusione per giudizio iniziato prima del 25 giugno 2008  - Inopponibilità al fallimento per non definitività del decreto ingiuntivo

Nell'opposizione allo stato passivo, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. che sia stato opposto con giudizio cancellato dal ruolo per inattività delle parti e non riassunto, non è opponibile alla massa fallimentare, laddove il giudizio di opposizione sia iniziato prima dell'entrata in vigore, il 25 giugno 2008, ex art. 50 del d.l. n. 118 del 2008, convertito nella l. n. 133 del 2008, del nuovo testo dell'art. 181, primo comma c.p.c. alla luce del quale l'estinzione del giudizio in caso di inattività delle parti può essere pronunciata d'ufficio. Ne consegue che, in difetto di una esplicita pronuncia di estinzione divenuta inoppugnabile, richiesta secondo la formulazione della norma applicabile ratione temporis, il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà ex art.647 c.p.c. non può considerarsi passato in cosa giudicata formale e sostanziale e pertanto non è opponibile al fallimento. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21553.pdf

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