Corte di Cassazione (3863/2019) - Concordato preventivo e controllo del tribunale in merito alla fattibilità economica della proposta: verifica da non considerarsi estesa alla congruità della percentuale offerta ai creditori. (Proposta ante D.L. 83/2015)
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 febbraio 2019 n. 3863 – Pres. Rosa Maria Di Virgilio, Rel. Alberto Pazzi.
Concordato preventivo – Proposta ante D.L. 83/2015 – Soddisafazione dei crediti – Non previsione di una misura minima – Tribunale – Controllo di fattibilità economica della proposta – Esame della sufficienza della misura offerta - Verifica non di competenza del giudice – Valutazione rimessa ai creditori.
Con riferimento ad una domanda di concordato preventivo depositata anteriormente all'entrata in vigore delle modifiche all'art. 160 L.F., come introdotte dal D.L. 83/2015, si deve ritenere che, ai sensi della disciplina applicabile ratione temporis, non sia possibile stabilire una percentuale minima di soddisfazione dei creditori al di sotto della quale il tribunale debba considerare una proposta inidonea a perseguire la causa concreta del concordato, in quanto spetta ai creditori, quali diretti interessati all'esito della procedura, laddove adeguatamente informati, valutare se, anche in considerazione delle percentuali di pagamento previste, quella proposta meriti o meno di essere approvata [nello specifico, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso che un creditore dissenziente aveva proposto avverso la decisione della Corte territoriale per avere questa ritenuto che la misura irrisoria della percentuale di soddisfacimento prevista per i creditori chirografari (1%) non fosse ostativa all'omologazione del concordato, in quanto ha ritenuto che non competesse al giudice del merito, in sede di verifica della fattibilità anche economica della proposta, valutare la convenienza della stessa dal punto di vista della percentuale offerta] . (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)