Tribunale di Treviso – Amministrazione strordinaria e azione revocatoria promossa dal commissario: rigetto di un intervento in causa, asseritamente adesivo ma in realtà confliggente.

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Data di riferimento: 
28/06/2018

Tribunale di Treviso, Sez. II civ., 28 giugno 2018 – Giudice unico Alessandra Burra.

Amministrazione Straordinaria – Commissario -  Azione revocatoria fallimentare - Tutela degli interessi della massa -  Mandataria dei creditori – Intervento in causa - Interesse confliggente – Riconoscimento della proprietà delle somme rivendicate – Incompatibilità della domanda.

Con riferimento all'azione revocatoria fallimentare promossa dal commissario straordinario di un'impresa in  Amministrazione Straordinaria a tutela degli interessi della massa, deve essere rigettata per difetto d'interesse ex art. 51 L.F., essendo la causa petendi incompatibile con quella di parte attrice e non potendosi ammettere la coesistenza di due legittimazioni, la domanda svolta da una mandataria dei creditori, asseritamente, intervenuta in causa in via adesiva, ma in realtà palesemente a salvaguardia di un interesse autonomo, ultroneo e confliggente con quello della Procedura, in quanto volto al riconoscimento della proprietà delle somme di cui il commissario rivendicava la proprietà o di una percentuale delle stesse. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21353.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: