Corte di Giustizia dell'Unione Europea – Interpretazione dell’art. 1, par. 2, lett. b), del regolamento (UE) n. 1215/2012: inapplicabilità alle azioni di responsabilità promosse nell'ambito delle procedure d'insolvenza.

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Data di riferimento: 
20/12/2017

Corte di Giustizia UE, Prima Sezione, 20 dicembre 2017, in C 649/16 – Pres. Rel. R.Silva de Lapuerte.

Membri del comitato dei creditori – Procedura d'insolvenza - Voto in merito a un piano di risanamento - Comportamento tenuto in tale ambito – Azione di responsabilità – Inapplicabilità del regolamento UE n. 1215/2012.

L’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica ad una azione di responsabilità extracontrattuale, proposta contro i membri di un comitato dei creditori a causa del comportamento adottato da questi ultimi in occasione di un voto in merito a un piano di risanamento nell’ambito di una procedura di insolvenza, e che, quindi, detta azione è esclusa dall’ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento.

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/20062/CrisiImpresa

[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: