Corte d'Appello di Genova – Reclamo ex art. 183 L.F.: termine per la proposizione. Criteri per il riconoscimento della fattibilità giuridica ed economica di una proposta di concordato in continuità in quanto tale.

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Data di riferimento: 
06/07/2018

Corte d'Appello di Genova, Sez. I civ., 06 luglio 2018 – Pres. Laila Maria Sanna, Cons. Rel. Maria Margherita Zuccolini , Cons. Massimo Caiazzo.

Concordato preventivo – Omologazione e non – Reclamo ex art. 183 L.F. - Termine per la proposizione – Giorni trenta –  Lettura costituzionalmente orientata - Applicabilità del termine ex art. 18 L.F.

Concordato con continuità -  Prosecuzione dell'attività -  Liquidazione di tutti i cespiti mobiliari e immobiliari  - Beni  non  necessari e funzionali all'esercizio dell'impresa – Compatibilità – Legislatore – Procedure non esclusivamente liquidatorie – Favor.

Concordato con continuità – Continuità indiretta – Affitto "ponte" – Ipotesi ammissibili – Presupposto - Conservazione dell'attività non di mera facciata - Necessaria verifica da parte del tribunale.

Concordato con continuità aziendale – Tribunale – Fattibilità, oltre che giuridica, anche economica – Verifiche  – Sostenibilità finanziaria del piano – Riscontro necessario.

Il reclamo alla Corte d'appello avverso il decreto con il quale il tribunale abbia provveduto sull'omologazione (accordandola o negandola) del concordato preventivo, ai sensi dell'art. 183 legge fall., va proposto entro il termine di trenta giorni, e non entro quello di dieci giorni previsto per i provvedimenti in camera di consiglio, in quanto la circostanza che con lo stesso reclamo, proponibile contro il decreto che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo, possa essere impugnata anche la eventuale sentenza dichiarativa di fallimento impone, per una lettura costituzionalmente orientata della norma, di reputare applicabile il medesimo termine previsto dall'art. 18 legge fall. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La prosecuzione dell'attività, caratteristica  di un concordato con continuità, si deve ritenere possa tollerare anche la liquidazione di tutti i cespiti mobiliari e immobiliari che non risultino strettamente necessari e funzionali all'esercizio dell'impresa, essendo evidente che la  ratio dell' art. 186 bis L.F.  risulta quella di favorire, per quanto possibile, soluzioni concordatarie non esclusivamente liquidatorie e che non abbiano quale risultato unico quello della progressiva “desertificazione” del tessuto produttivo, imprenditoriale ed occupazionale del paese. (Pierluigi Ferrini Riproduzione riservata)

Il concordato con continuità aziendale non è escluso dal fatto che si tratti di una c.d. continuità indiretta, né dal fatto che la cessione dell’azienda sia preceduta dall'affitto c.d. ponte, in quanto spetta “al Tribunale verificare che la conservazione della realtà aziendale operativa non sia del tutto marginale ovvero meramente di facciata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In tema di concordato preventivo il tribunale è tenuto ad una verifica,  oltre che della fattibilità  giuridica, anche di quella economica solo ove il piano si riveli "prima facie" irrealizzabile , dovendo, in particolare laddove trattasi di concordato con continuità aziendale ex art. 186 bis L.F.,  il piano risultare idoneo a dimostrare la sostenibilità finanziaria della continuità stessa, in un contesto in cui il “favor” per la prosecuzione dell’attività imprenditoriale è accompagnato, alla luce di quanto disposto nel secondo comma, lettere a) e b) di detta norma, da una serie di cautele inerenti il piano stesso e l’attestazione, tese ad evitare il rischio di un aggravamento del dissesto ai danni dei creditori, al cui miglior soddisfacimento la continuazione dell’attività non può che essere funzionale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[con riferimento alla prima massima cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I, 19 marzo 2012 n. 4304 https://www.unijuris.it/node/2074; con riferimento alla seconda: Tribunale di Ravenna 19 agosto 2014 https://www.unijuris.it/node/2427 , alla terza: Tribunale di Udine 28 febbraio 2017 https://www.unijuris.it/node/3251 ed all'ultima: Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 8 marzo 2018 https://www.unijuris.it/node/4026 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 7 aprile 2017https://www.unijuris.it/node/3581]

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/20224.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: