Corte di Cassazione (25163/2017) - Competenza del Tribunale fallimentare e non delle sezioni specializzate in materia di impresa per l’azione prevista dall’art. 2467 c.c.

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Data di riferimento: 
24/10/2017

Cassazione civile, sez. VI, 24 Ottobre 2017, n. 25163. Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Guido Mercolino.

Azione ex art. 2467 c.c. per la restituzione del rimborso di un finanziamento sociale – Legittimazione del curatore fallimentare – Competenza del tribunale fallimentare e non delle sezioni specializzate in materia di impresa.

L'azione restitutoria prevista dall'art. 2467 cod. civ. nasce dal fallimento e spetta in via esclusiva al curatore, unico legittimato a proporla. Premesso infatti che la ratio della norma consiste nell'impedire che i soci trasferiscano a carico dei creditori estranei alla compagine sociale il rischio derivante dalla conservazione in vita di una società nominalmente sottocapitalizzata, a differenza della postergazione prevista dalla prima parte del primo comma, applicabile anche quando la società sia ancora in bonis, la restituzione del rimborso prevista dalla seconda parte del medesimo comma ha come presupposto il fallimento della società, e può essere richiesta soltanto in sede fallimentare; essa non può quindi essere proposta né dai creditori, i quali possono agire per inadempimento nei confronti della società o per il risarcimento dei danni nei confronti degli amministratori o dei soci rimborsati, né dalla società, anch'essa eventualmente legittimata all'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. Il pagamento effettuato dalla società in favore del socio finanziatore non costituisce d'altronde neppure un indebito, ed è pertanto valido ed efficace finché la società resta operativa, dovendo essere restituito soltanto nel caso in cui intervenga la dichiarazione di fallimento; la relativa azione, prevista a tutela dei terzi creditori, è riconducibile a tutti gli effetti agli artt. 64 e 65 L. Fall., pur presentando caratteristiche specifiche, ed ha per effetto l'inefficacia dei pagamenti compiuti nei confronti dei creditori concorsuali. Trattandosi quindi di un'azione che trae origine dal fallimento, non può trovare applicazione la speciale competenza delle sezioni specializzate in materia d'impresa, prevista dal D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, come modificato dal D.L. n. 1 del 2012, art. 2, comma 1, lett. d), restando la controversia devoluta alla competenza funzionale del tribunale che ha dichiarato il fallimento, ai sensi dell'art. 24 L. Fall. (Francesco Gabassi - riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18409.pdf

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: