Tribunale di Siracusa – Limiti di applicazione delle norme sulla divisione in sede esecutiva ordinaria, alla procedura di liquidazione dell’attivo fallimentare.

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Data di riferimento: 
26/03/2017

Tribunale di Siracusa, 26 Marzo 2017. Est. Cassaniti.

Fallimento – Liquidazione dell’attivo – Divisione – Applicazione delle norme del codice di procedura civile – Limiti

Nell’ipotesi in cui nel programma di liquidazione il curatore, a norma dell’art. 107 c. 2 l.f., abbia previsto che la vendita di un bene immobile indivisibile sia effettuata secondo le norme del c.p.c. in quanto compatibili, deve escludersi che il giudice delegato possa trattare il giudizio di divisione eventualmente autorizzato a norma del comma 2 dell’art. 600 c.p.c., ostando il secondo comma dell’art. 25 legge fall. e, più in generale, l’assenza di previsione normativa che consenta al giudice delegato – che ha funzioni di vigilanza e controllo sulla regolarità della procedura ex art. 25 c. 1, l. f. – di statuire su diritti diversi da quelli facenti parte dell’attivo fallimentare (quale quelli dei comproprietari), né detta base giuridica appare potersi ricavare dalla “delega” liquidatoria ricevuta dal curatore ex art. 107 c. 2, l. f. (Francesco Gabassi - riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17051.pdf

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