Tribunale di Trieste - Esecuzione individuale - Corresponsione della differenza fra interessi convenzionali e legali.

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Data di riferimento: 
07/04/2009

Tribunale di Trieste - 07/04/2009 - dott. Giovanni Sansone

Esecuzione individuale e procedura fallimentare: diverso trattamento in relazione all'assegnazione della somma dovuta a titolo di corresponsione della differenza tra gli interessi convenzionali e gli interessi legali prodottisi fino alla vendita del bene oggetto di esecuzione ex art. 2855 c.c.

Il principio della par condicio creditorum, che esprime la regola per la quale in presenza di incapienza del patrimonio del debitore i crediti subiscono una pari riduzione della loro pretesa, salve le cause legittime di prelazione, non può trovare applicazione nelle esecuzioni individuali in presenza di un patrimonio capiente onde i creditori hanno diritto a veder soddisfare integralmente i propri crediti sia per il capitale che per gli interessi come pattuiti. Inoltre, la regola ricavabile dagli artt. 54 e 55 l. fall., per la quale gli interessi su crediti ipotecari spettano solo nella misura in cui sono coperti da prelazione, non è applicabile alle esecuzioni individuali. Va pertanto accolta la richiesta del creditore procedente di vedersi, in sede di riparto esecutivo individuale, assegnata la somma in via chirografaria rappresentata dalla differenza tra gli interessi convenzionali e gli interessi legali prodottisi fino alla vendita del bene oggetto di esecuzione, ex art. 2855 c.c.

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]