Tribunale di Parma – Inapplicabilità all’azione pauliana di cui all’art. 2901 c.c. del principio della “par condicio creditorum”.

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Data di riferimento: 
28/07/2015

 

Tribunale di Parma 28 luglio 2014 – Est. Cicciò

 

Concordato preventivo – Fideiussore del debitore – Alienazione di  immobili – Trust – Scopo – Estinzione debiti propri e del debitore principale – Art. 2901 c.c. -  Non assoggettabilità a revocatoria ordinaria.

 

Non è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore qualora abbia  destinato il ricavato della vendita anche solo in parte al pagamento di suoi debiti scaduti, non applicandosi all'azione pauliana di cui all'art. 2901 c.c. il principio della "par condicio", sancito a tutela di tutti i creditori nell'esecuzione concorsuale,  salva restando la revocabilità degli ulteriori atti con i quali il debitore abbia disposto della eventuale somma residua. (nel caso specifico si è giudicato  non essere assoggettabile a revocatoria,  ex art. 2901, terzo comma, c.c., l’atto col quale il fideiussore del debitore  che aveva formulato una proposta di concordato preventivo, ha alienato propri beni immobili per convogliare il corrispettivo ricavato in due trust istituiti per estinguere le posizioni debitorie proprie e del debitore principale). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/tru.php?id_cont=12476.php

 

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]