Tribunale di Bolzano – Disciplina applicabile in caso di concordato con continuità aziendale indiretta connotata dalla cessione dell’azienda in esercizio.

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Data di riferimento: 
10/03/2015

 

Tribunale di Bolzano 10 marzo 2015 – Pres. Est. Bortolotti

 

Concordato con continuità diretta e indiretta – Affitto d’azienda  in vista della cessione  – Applicabilità dell’ art. 186 bis L.F. – Continuazione limitata nel tempo  strumentale all’alienazione - Applicabilità dell’art. 182 L.F.

 

Concordato liquidatorio o con continuità aziendale –Ammissione – Qualificazione del tipo da parte del Tribunale –Applicazione delle specifiche normative – Art. 186 bis – Intento del legislatore.

 

Concordato con continuità indiretta– Cessione dell’azienda o dei beni non funzionali –  Inapplicabilità dell’art. 182 L.F  - Effettuazione della vendita  ad opera dell’imprenditore - Ricorso a procedura competitiva – Non necessità.

 

Concordato liquidatorio e in continuità – Omologa – Effetti esdebitatori  e purgativi delle formalità pregiudizievoli.

 

Concordato liquidatorio e in continuità  - Inapplicabilità dell'art. 2560 c.c.

 

Anche laddove sia prevista la successiva alienazione dell'azienda, non sono d'ostacolo all'applicabilità della disciplina tipica del concordato di cui all'art. 186 bis L.F. sia l'affitto stipulato prima della presentazione della domanda di concordato che quello da stipularsi nel corso della procedura concordataria, essendo l'affitto uno strumento, giuridico ed  economico, finalizzato proprio ad evitare una perdita di funzionalità ed efficienza (in primis in termini di avviamento) dell'intero complesso aziendale in vista di un successivo passaggio a terzi. Qualora, però, il piano preveda una continuazione dell'attività d'impresa limitata nel tempo esclusivamente per garantire al meglio una determinata e temporalmente non lontana liquidazione (ad es. quando il temporaneo mantenimento della rete commerciale, sia strumentale all'alienazione a condizioni più favorevoli della merce presente in magazzino)  si applicheranno le regole dell' art. 182 L.F., escludendosi l'operatività dell'art. 186 bis L.F., salvo per quegli aspetti comunque compatibili con la fattispecie concreta (in particolare la disposizione di cui al secondo comma, lettera b), in base alla  quale il professionista, al solo fine di evitare l'accumulo di costi prededucibili non assoggettabili alla regola della par condicio creditorum, è tenuto attestare che la sia pur limitata nel tempo continuità aziendale è finalizzata al maggior soddisfacimento dei creditori, (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

E' fondamentale che il Tribunale qualifichi, già in sede di ammissione, il concordato preventivo come “liquidatorio”  o come “con continuità aziendale” per le diverse discipline applicabili (art. 182, oppure artt. 186 bis e 182 quinquies L.F.) nelle due ipotesi. Lo spartiacque fra detti concordati è l'oggettiva, e non soggettiva, continuazione del complesso produttivo,  sia direttamente da parte dell'imprenditore che indirettamente da parte di un terzo (affittuario, cessionario, conferitario) con conseguente applicazione della specifica disciplina, sia in termini di benefici che di oneri. L'intento del legislatore, con l'introduzione dell'autonoma disciplina dell'art. 186 bis è stato, infatti, quello, da un lato di sostenere il complesso aziendale meritevole di continuità, dall'altro di dare una disciplina più rigorosa per le imprese che continuano ad esercitare l'attività in considerazione del rischio di aggravamento del passivo che la prosecuzione può comportare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

In ipotesi di concordato con continuità indiretta connotata dalla cessione dell'azienda in esercizio, in assenza di una normativa specifica, non può essere applicata la disciplina prevista dall'art. 182 L.F. per i concordati con cessio bonorum, laddove in particolare prevede la nomina di uno o più liquidatori e di un comitato di creditori. La cessione dell'azienda o dei beni non funzionali al suo esercizio, deve essere pertanto eseguita dall'imprenditore ricorrente, che con l'omologa del concordato è ritornato nella piena ed assoluta disponibilità dei suoi beni, seppur sotto la vigilanza del commissario giudiziale.  In particolare, qualora il momento traslativo sia già stato definito con contratto antecedente il deposito del concordato, la vendita non dovrà essere necessariamente soggetta a procedura competitiva, sempre che le modalità e le condizioni di vendita siano inserite o esplicitate nel piano, oppure autorizzate dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 167, comma 2, L.F. Anche per la cessione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa l'imprenditore può procedere a trattativa privata sempre che giustifichi in modo compiuto nel piano la congruità del prezzo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Nei concordati  liquidatori, pur se ”chiusi”, la vendita effettuata dal liquidatore giudiziale secondo le modalità stabilita dal  piano ha effetto purgativo in quanto gestita da un organo di nomina giudiziale. Pur in mancanza di un riferimento normativo, anche in ipotesi di concordato in continuità,  in cui la fase esecutiva è caratterizzata dall'assenza di organi della procedura, non  si può escludere che il giudice delegato possa autorizzare la cancellazione dei gravami esistenti sui beni oggetto di vendita, in conseguenza a) degli effetti esdebitatori dell'omologa e b) dell'applicazione estensiva della disposizione di cui all'art. 186 bis, comma 3, ultima parte, L.F. che riconosce al giudice di cancellare le formalità pregiudizievoli. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Sia in ipotesi di concordato liquidatorio che in ipotesi di concordato con continuità aziendale e sia che la cessione dell'azienda abbia luogo prima o dopo dell'omologazione non trova applicazione l'art. 2560 c.c.; nel caso del concordato liquidatorio in virtù del richiamo operato dall'art. 182 L.F. all'art. 105, comma 4; nel caso del concordato con continuità in virtù dell'eventuale autorizzazione da parte del giudice delegato a norma dell'art. 167, secondo comma, L.F, se la cessione è anteriore all'omologa, e dell'effetto esdebitatorio derivante dall'approvazione della maggioranza dei creditori e dall'omologa, se posteriore a questa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/cri.php?id_cont=12446.php

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]