Tribunale di Bergamo – Società in amministrazione straordinaria: revocabilità ex art 67, II comma L.F. delle rimesse effettuate su conto corrente bancario e su conti anticipi nei sei mesi antecedenti la dichirazione di insolvenza.

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Data di riferimento: 
20/06/2014

Tribunale di Bergamo 20 giugno 2014 – Giudice Golinelli.

Revocatoria ex art. 67, II comma, L.F. - Curatore - Onere probatorio  – Conoscenza dello stato di insolvenza - Indizi – Istituto di credito – Valenza rafforzata.

Revocatoria ex art. 67, II comma, L.F.- Distinzione tra rimesse ripristinatorie e solutorie – Necessità del distinguo – Condizione, ex art. 67, III comma , L.F. per essere considerte solutorie - Consistenza e durevolezza.

Revocatoria ex art. 67, II comma, L.F. - Durevolezza delle rimesse – Tesi non accoglibili – Significato – Apprezzabile stabilità nel tempo.

Revocatoria ex art. 67, II comma, L.F. - Consistenza delle rimesse – Impossibilità della fissazione  di un criterio oggettivo assoluto – Parametri interni allo specifico rapporto – Criteri di riferimento – In particolare il limite ex art. 70, III comma, L.F.

Revocatoria ex art. 67, II comma, L.F. - Accrediti registrati sui conti "anticipi fatture" ed "anticipi SBF" – Mera evidenza contabile – Irrevocabilità – Revocabilità del conto ordinario.

L'onere probatorio relativo alla conoscenza dello stato di insolvenza, cui il curatore è tenuto  ai sensi dell'art 67, II comma, L.F.,  può essere assolto attraverso l'indicazione di elementi indiziari, qualora siano gravi, precisi e concordanti. Se l'accipiens è un istituto di credito agli indizi è riconosciuta una valenza rafforzata in quanto il soggetto passivo dell'azione revocatoria è dotato, per sua natura, di tutti gli strumenti diretti a garantirgli piena e tempestiva cognizione della situazione finanziaria del proprio cliente, specie nel caso in cui il rapporto sia assistito da un'apertura di credito o da finanziamenti che implicano un costante monitoraggio della di lui situazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Ai fini della declaratoria dell' inefficacia delle rimesse ex art. 67, II comma, L.F., devono essere distinti i singoli rapporti bancari intrattenuti tra banca e cliente e devono essere distinte le rimesse ripristinatorie della provvista da quelle solutorie. La natura solutoria delle rimesse è, infatti, presupposto indispensabile della loro potenziale revocabilità, ulteriormente condizionata, ex art.  67, III comma, L.F. dalla consistenza e durevolezza della riduzione dell'esposizione debitoria. Le rimesse non sono perciò mai revocabili laddove siano accompagnate da contestuali uscite per importi corrispondenti, che siano legate teleologicamente all'entrate (c.d. rimesse bilanciate). (Pierluigi Ferrini – Riproduziione risevata)

Quanto al requisito della "durevolezza" dell'esposizione debitoria del fallito, non paiono sostenibili nè la tesi che finisce per ravvisarlo nella sola ipotesi in cui la rimessa non sia più seguita da ulteriori operazioni di addebito in conto corrente (ossia, nella ipotesi in cui il versamento rappresenti un, integrale o parziale, definitivo rientro), nè quella che lo esclude nell'ipotesi della rimessa c.d. bilanciata (per la necessità di un quid pluris rispetto alla sola assenza del bilanciamento delle operazioni sul conto corrente). Il significato dell'aggettivo durevole, quindi, va cercato in un punto di equilibrio tra le due impostazioni teoriche sopra richiamate e va individuato, a pena dell'inutilità di tale previone, nell'apprezzabile stabilità, nel tempo, dell'effetto solutorio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Quanto alla qualificazione delle rimesse come "consistenti", per escludere la revocabilità di una rimessa, è necessario riferirsi esclusivamente a parametri interni allo specifico rapporto di conto corrente, dovendosi escludere che sia possibile riferirsi ad un criterio quantitativo assoluto. I criteri utilizzabili dal giudice consistono: nell'entità massima dell'esposizione debitoria nel semestre antecedente al fallimento; nell'entità media delle rimesse ed, eventualmente, dei prelevamenti nel periodo sospetto ed in quello immediatamente antecedente; nell'ammontare dell'esposizione debitoria nel momento in cui la singola rimessa è stata effettuata ed, in considerazione del principio enunciato dal legislatore di cui all'art 70, ultimo comma, L.F.,  nell'importo massimo di cui possa essere chiesta la restituzione (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Gli accrediti registrati  sul conto "anticipi fatture" è escluso che possano essere considerati rimesse ed, in quanto tali, operazioni revocabili, stante che la funzione di quel conto è di mera evidenza contabile dell'utilizzo del fido accordato al correntista; quanto al conto "anticipi SBF", che rappresenta nulla più che una nota riepilogativa deglli effetti presentati al dopo incasso presso la banca, gli importi in esso registrati non possono in alcun modo configurarsi come  revocabili, risultando via via accreditati sul conto ordinario e divenendo così oggetto di revocatoria su tale conto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Provvedimento segnalato dal dott. Giuseppe Rebecca, Studio Rebecca & Associati di Vicenza

Si veda anche l'allegato commento del dott. Giuseppe Rebecca.

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: