Tribunale di Napoli Nord – Sequestro giudiziario del ramo d’azienda comprensivo del marchio, finalizzato alla revocatoria della cessione: competenza delle sezioni specializzate.

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Data di riferimento: 
11/02/2015

Tribunale di Napoli Nord, 11 febbraio 2015 – Pres. Sinisi, Rel. Capone.

Sequestro giudiziario del ramo d’azienda comprensivo del marchio – Proprietà industriale – Competenza delle sezioni specializzate.

Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. – Eccezione di incompetenza – Nessuna preclusione.

 

L’azione della curatela finalizzata al sequestro giudiziario di un ramo d’azienda, comprensivo del marchio, rientra nelle ipotesi previste e disciplinate dal d.lgs. 168/2003 (artt. 3, commi 1 e 3, che richiama a sua volta l’art. 134 del d.lgs. 30/2005), che istituisce le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale: sicché la competenza a conoscere delle relative questioni è devoluta alle sezioni suddette. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

 

La parte reclamante può sollevare questione di incompetenza, anche solo in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.: invero, la disciplina del reclamo cautelare non prevede alcuna preclusione al riguardo, ed anzi il reclamo, costituendo uno strumento finalizzato al riesame della sussistenza delle condizioni di rito e di merito per l’originaria concedibilità del provvedimento cautelare richiesto, deve essere tale da consentire alla parte reclamante di far valere tutte le ragioni a suo dire ostative al rilascio del provvedimento, quali quelle in punto di competenza dell’autorità giurisdizionale adita. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/fal.php?id_cont=12081.php

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]