Tribunale di Pordenone – Criteri per la determinazione delle rimesse bancarie revocabili.

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Data di riferimento: 
17/03/2015

Tribunale di Pordenone 17 marzo 2015 – Giudice unico Costa.

Fallimento - Revocatoria delle rimesse effettuate su conto corrente bancario – Natura solutoria  - Consistenza e durevolezza – Criterio attuale - Distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie – Criterio valido fino al 16 marzo 2005.

Fallimento - Revocatoria delle rimesse effettuate su conto corrente bancario  –  Criterio per decidere della consistenza e durevolezza – Modalità di quantificazione.

Fallimento -  Rimesse effettuate su conto corrente bancario – Limite di revocabili tà ex art. 70, comma 3 L.F.

La disciplina contenuta nell’ art. 67, comma 3 lettera b) L.F. considera rilevante per decidere,  ai fini della revocatoria, della natura solutoria delle  rimesse effettuate su conto corrente bancario il solo dato della riduzione consistente e durevole dell’esposizione debitoria del cliente verso la banca, a prescindere  dalla circostanza che operino nell’ambito del fido o piuttosto extrafido. Il precedente criterio, che si basava sulla distinzione  tra rimesse solutorie (e, quindi, revocabili perché assimilabili a pagamenti volti  a ripianare o un saldo debitorio o uno sconfinamento del fido) e rimesse ripristinatorie della provvista (al contrario non revocabili perché effettuate in assenza di scoperto), si deve ritenere oramai superato in quanto operante solo sotto il vigore della normativa anteriore alla riforma entrata in vigore il 17 marzo 2005. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il requisito della consistenza delle rimesse, secondo la giurisprudenza più recente,  non va più valutato rifacendosi ad un parametro numerico percentuale fisso, ma ricorrendo al criterio dell’incidenza media percentuale della riduzione. Nello specifico tale percentuale  viene quantificata rapportando l’importo medio delle rimesse (calcolato dividendo il totale delle rimesse effettuate nel periodo sospetto per il numero delle rimesse) con il saldo medio del conto (calcolato rapportando la sommatoria di tutti i saldi successivi ad ogni accredito per il numero delle  rimesse).  Il requisito, parimente richiesto, della durevolezza va riferito alle rimesse  che hanno inciso effettivamente sul saldo riducendo l'esposizione debitoria e che per un certo periodo, se non in modo definitivo, non sono state seguite da addebiti in grado di comprometterne la consistenza netta. La quantificazione  della stabilità viene, poi, effettuata in relazione alla tempistica di giacenza delle rimesse, considerando durevoli  quelle la cui persistenza temporale nel conto superi la persistenza media  che viene determinata suddividendo il totale dei giorni  per il numero delle rimesse effettuate. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il totale delle rimesse che rispondono ad entrambi i requisiti della consistenza e della durevolezza, per essere integralmente revocabile, deve essere contenuto al di sotto del limite fissato  dal novellato art. 70, comma 3, L.F.,  limite  individuato facendo riferimento al rientro della banca dall’esposizione debitoria verificatosi nel periodo sospetto e quantificato tenendo perciò conto sia degli accreditamenti che degli addebiti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Segnalazione: Studio Rebecca & Associati (Si veda l'allegata nota a sentenza)

 

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: