Tribunale di Napoli – Azione di responsabilità promossa dal curatore o dal commissario straordinario: competenza e domanda riconvenzionale.

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Data di riferimento: 
08/08/2014

Tribunale di Napoli, 8 agosto 2014 – Pres. Buttafoco, Rel. Quaranta.

 

Azione di responsabilità promossa dal curatore o dal commissario straordinario – Artt. 146 e 36 L.F. – Cumulo delle azioni ex artt. 2393 e 2394 c.c. – Reintegrazione del patrimonio sociale.

 

Azione di responsabilità promossa dal curatore o dal commissario straordinario – Competenza territoriale inderogabile del tribunale fallimentare – Esclusione – Ordinari criteri di competenza per valore e per territorio – Cumulo soggettivo ex art. 33 c.p.c. –Applicabilità.

 

Domanda riconvenzionale per l’accertamento di un credito nei confronti del fallimento o dell’amministrazione straordinaria – Rito speciale ex artt. 93 ss. L.F. – Dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità se proposta nell’ambito di un’azione ordinaria di recupero di un credito del fallito – Eccezione riconvenzionale di un controcredito verso il fallimento – Ammissibilità.

 

 

L’azione di responsabilità promossa dal commissario dell’amministrazione straordinaria ex artt. 36, d.lgs. 270/1999 e 206 L.F., al pari di quella promossa dal curatore del fallimento ex art. 146 L.F., cumula in sé le azioni di cui agli artt. 2393 c.c. (azione sociale di responsabilità) e 2394 c.c. (azione di responsabilità spettante ai creditori sociali), ed è finalizzata alla reintegrazione del patrimonio della società, inteso unitariamente come garanzia dei soci e dei creditori sociali. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

L’azione di responsabilità promossa dal curatore o dal commissario straordinario non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 24 L.F. e dell’art. 13, d.lgs. 270/1999, restando sottratta alla competenza inderogabile del tribunale fallimentare o del tribunale che ha dichiarato l’insolvenza, dovendosi applicare per essa gli ordinari criteri di competenza per valore e per territorio, compresi quelli relativi alla modificazione della competenza per connessione di cause ex art. 33 c.p.c., in deroga alla competenza territoriale cosiddetta semplice, per cumulo di domande contro più persone presso il giudice del foro generale di uno dei convenuti, purché ricorra una connessione per l’oggetto o per il titolo. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

Ove nell’ambito di un’azione ordinaria di recupero di un credito contrattuale del fallito, il convenuto proponga domanda riconvenzionale diretta all’accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento (o dell’amministrazione straordinaria), la domanda proposta dal convenuto, in quanto soggetta al rito speciale previsto dall’art. 93 ss. L.F. per l’accertamento del passivo, deve essere dichiarata inammissibile o improcedibile nel giudizio di cognizione ordinaria. La domanda proposta o proseguita dal curatore prosegue, invece, dinanzi al giudice adito, non operando la vis attractiva del tribunale fallimentare, né in forza dell’art. 36 L.F. né dell’art. 24 L.F. Tuttavia, il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l’esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice e ad ottenerne il rigetto. (Nel caso di specie, tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che il convenuto avesse spiegato non una semplice eccezione riconvenzionale di compensazione, bensì una domanda riconvenzionale, idonea al giudicato, da ritenersi improcedibile) (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
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PDF icon Tribunale di Napoli 8 agosto 2014.pdf2.85 MB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: