Tribunale di Varese – Richiesta di insinuazione al passivo da parte di un dipendente di azienda trasferita. Assoggettabilità al disposto art. 2112 c.c.

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Data di riferimento: 
31/12/2013

Tribunale di Varese 31 dicembre 2013 – Pres. Papa – Rel. Agozzino.

Fallimento – Insinuazione al passivo – Istanza formulata da dipendente non riconosciuto come tale – Prova del rapporto – Applicabilità degli artt. 2558 e 2112 c.c. in caso di trasferimento d’azienda.

Ai  fini  di decidere dell’accoglibilità dell’istanza di insinuazione al passivo, per retribuzioni non riconosciutegli, proposta da un soggetto che sostenga di essere dipendente di una società  fallita, alla quale, antecedentemente, era stato conferito, a fronte della sottoscrizione di un aumento di capitale, un ramo d’azienda di altra società presso la quale lo stesso soggetto inizialmente lavorava, si deve ritenere  applicabile la normativa di cui agli artt. 2558 e 2112 c.c. che prevede che tutti i contratti di lavoro in essere al momento del trasferimento proseguano in capo alla società conferitaria, indipendentemente dalla circostanza che il nominativo del richiedente sia stato incluso mediante annotazione in un apposito elenco dei dipendenti ceduti, rilevando, ai fini dell’applicazione dell’art. 2112 c.c., unicamente la circostanza, di cui deve essere fornita prova da parte dell’istante, dell’esistenza fattuale del rapporto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: