Corte di Cassazione – Trascrizione di domanda di esecuzione in forma specifica di preliminare proprio e fallimento.

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Data di riferimento: 
05/05/2014

Cassazione civile  sez. II  05/05/2014 ( ud. 11/02/2014, dep.05/05/2014 ) Numero: 9619, Presidente Goldoni Umberto, rel. Correnti Vincenzo.

Contratto preliminare proprio – Art. 72 l.f. - Esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. – Inammissibilità.

 Trascrizione domanda giudiziale – Effetto prenotativo – Limiti nel fallimento.

Nei confronti del curatore non può essere pronunziata sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto non concluso sia perchè il fallimento immobilizza il patrimonio sia perchè il curatore è terzo rispetto alle parti (Cass. 14.2.1966 n. 436).La sopravvenienza del fallimento consente al curatore di ottenere una pronunzia di rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica e di optare per lo scioglimento del contratto anche in presenza della trascrizione della domanda e dell'avvenuto pagamento del prezzo (Cass. 29.3.1989 n. 1497). (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).

L'effetto prenotativo della trascrizione vale solo per le sentenze dichiarative e non può valere per quelle costitutive in relazione alla facoltà di scelta del curatore, che trova il solo limite nel giudicato (Cass. 22.4.2000 n. 5287 che fa salva la diversa ipotesi della scrittura privata contenente un atto definitivo di vendita i cui effetti reali, in caso di accertamento giudiziale dell'autenticità della sottoscrizione, sono opponibili al fallimento dichiarato successivamente alla trascrizione della domanda).In senso sostanzialmente conforme Cass. 14.4.2004 n. 7070, Cass. 18.5.2005 n. 10436.(Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).

Con riferimento al diverso orientamento che sembra scaturire da S.U. 7.7.2004 n. 12505 e da Cass. 8.7.2010 n. 16160 circa l'opponibilità alla massa dei creditori della trascrizione - prima della dichiarazione del fallimento - della domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica di concludere il contratto con esclusione del potere di scioglimento previsto in generale dalla L. Fall., art. 72, la lettura integrale di dette sentenze, rispetto alle massime, consente di dedurre che le decisioni riguardano ipotesi particolari e specifiche: la prima un preliminare di permuta, la seconda una vicenda in cui la curatela, convenuta ex art. 2932 c.c., dichiarò di volersi sciogliere dal contratto preliminare ai sensi della L. Fall., art. 72, peraltro precisando che l'immobile compromesso era stato in precedenza venduto con atto pubblico a terzi. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]