Corte d’Appello di Genova – Concordato preventivo: contratti in corso di esecuzione, provvedimento di scioglimento e principio del contraddittorio.

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Data di riferimento: 
14/04/2014

Corte d’Appello di Genova, Sez. I civ., decr., 24 aprile 2014, Pres. Rel. Bonavia.

 

Concordato preventivo – Art. 169-bis l. fall. – Contratti in corso di esecuzione - Istanza di scioglimento – Provvedimento del tribunale – Principio del contraddittorio – Artt. 111 e 101 Cost.

 

Concordato preventivo – Scioglimento dei contratti in corso di esecuzione – Principio del contraddittorio – Provvedimento del tribunale – Natura di provvedimento giurisdizionale e non autorizzatorio.

 

Concordato preventivo – Art. 169-bis l. fall. – Provvedimento di sospensione dei contratti in corso di esecuzione – Natura cautelare – Art. 669-sexies, comma 2, c.p.c. - Provvedimenti inaudita altera parte.

 

In relazione agli artt. 111 e 101 Cost., sussiste la nullità del provvedimento impugnato per violazione del principio del contraddittorio, avendo il tribunale provveduto sull’istanza di scioglimento proposta ex art. 169-bis l. fall., pur non essendo stata notificata alla controparte del contratto in corso di esecuzione, alla quale quindi è stato imposto lo scioglimento del contratto di cessione dei crediti, senza che la stessa fosse messa in grado di far valere le proprie ragioni difensive, nonostante l’operatività del principio del contraddittorio, applicabile ogniqualvolta sia identificabile, come nella specie, un soggetto controinteressato, tenuto a sopportare la gravosa incidenza del provvedimento medesimo. (Vincenzo Antonini - Riproduzione riservata)

 

Non è dato pervenire a escludere il contraddittorio negando al decreto pronunciato dal tribunale in materia di scioglimento dei contratti in corso di esecuzione natura di provvedimento giurisdizionale, sulla base della qualificazione di esso come provvedimento autorizzatorio sul piano sostanziale, poiché così argomentando appaiono confusi gli effetti con il carattere del provvedimento e risulta impregiudicata l’incompatibilità di siffatta qualificazione con lo strumento impugnatorio del reclamo, tipico della giurisdizione volontaria. (Vincenzo Antonini - Riproduzione riservata)

 

L’ordinamento ben conosce casi in cui il requisito dell’urgenza permette l’assunzione di provvedimenti immediati, anche inaudita altera parte, e rimanda a un momento successivo l’instaurazione del contraddittorio fra le parti. Basti pensare a quanto previsto dall’art. 669-sexies, comma 2, c.p.c. per i provvedimenti cautelari, norma che appare compatibile con il caso della sospensione di cui all’art. 169-bis l. fall., cui deve essere riconosciuta natura, latu sensu, cautelare. (Vincenzo Antonini - Riproduzione riservata)

Provvedimento segnalato dal Prof. Avv. Alfredo Antonini.

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]