Tribunale di Aosta – Concordato preventivo e fallimento: divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari.

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Data di riferimento: 
20/02/2014

Tribunale di Aosta, 20 febbraio 2014 – Est. De Filippo.

 

Concordato preventivo – Art. 168 l. fall. - Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari – Opera solo per le esecuzioni individuali – Non sono comprese le azioni di consegna e rilascio – Fallimento – Divieto ex art. 51 l. fall. - Opera per tutte le azioni che influiscono sul patrimonio fallimentare.

 

Dichiarazione di fallimento della società ammessa al concordato preventivo – Determina spossessamento del fallito – Patrimonio fallimentare – Comprensivo dei beni preesistenti e sopravvenuti.

 

L'art. 168, co. 1, l. fall. - il quale dispone il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, dalla data della pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo nel registro delle imprese, fino al momento in cui il decreto di omologazione diventa definitivo - opera esclusivamente con riferimento alle azioni esecutive individuali; non rientrano, dunque, in tale divieto le azioni di consegna o di rilascio e, segnatamente, di rivendicazione, restituzione e separazione dei beni non appartenenti al debitore.

Diversamente, l'analogo divieto previsto dall'art. 51 l. fall. per il caso di fallimento del debitore opera con riferimento a tutte le azioni che possono influire direttamente o indirettamente sulla determinazione dell'attivo e del passivo fallimentare, comprese quindi le azioni di esecuzione per consegna o rilascio e di obblighi di fare e non fare (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata).

 

La sentenza che dichiara il fallimento della società precedentemente ammessa alla procedura di concordato preventivo determina, ai sensi dell'art. 42 l. fall., lo spossessamento dell'imprenditore fallito, sicché all'interno del patrimonio fallimentare devono essere ricompresi sia i beni preesistenti di qualsiasi natura che si trovino nel patrimonio del fallito, seppur in possesso di terzi, sia i beni sopravvenuti (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata).

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]