D.L. 23.12.2013 n. 145 – Prededucibilità dei crediti nel concordato con riserva - Presupposti.

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Art. 11 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9.

 

I crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo siano presentati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 163 del medesimo regio decreto, e successive modificazioni, senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda ai sensi del citato articolo 161, sesto comma.

 

Concetti di diritto fallimentare: