Corte di Cassazione – Giurisdizione della Corte dei Conti per le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle società “in house providing”.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
25/11/2013

Cassazione civile, sez. un., 25 novembre 2013, n. 26283 – Primo Pres. Rovelli, Rel. Rordorf.

 

Società “in house providing” – Servizio proprio dell’amministrazione – Organi delle società “in house providing” – Legati alla Pubblica Amministrazione da un rapporto di servizio – Patrimonio sociale – Separato da quello dell’ente – Non distinta titolarità – Danno al patrimonio sociale – Danno erariale – Giurisdizione della Corte dei Conti.

 

Società “in house providing” – Requisiti cumulativi previsti in statuto – Natura pubblica dei soci – Prevalente destinazione dell’attività in favore dei soci – Controllo dell’ente pubblico.

 

Le società “in house providing” devono essere considerate come uno dei servizi propri dell’amministrazione; del pari, gli organi di tali società, assoggettati a vincoli gerarchici facenti capo alla Pubblica Amministrazione, neppure possono essere considerati, a differenza di quanto accade per gli amministratori delle altre società a partecipazione pubblica, come investiti di un mero munus privato, inerente ad un rapporto di natura negoziale instaurato con la medesima società: ed invero essi, essendo preposti ad una struttura corrispondente ad un’articolazione interna alla Pubblica Amministrazione, sono legati a questa personalmente da un vero e proprio rapporto di servizio, così come i dirigenti preposti ai servizi erogati direttamente dall’ente pubblico. 

Non essendo, quindi, possibile configurare un rapporto di alterità tra l’ente pubblico partecipante e la società “in house providing” che ad esso fa capo, la distinzione tra il patrimonio dell’ente e quello della società si pone in termini non già di distinta titolarità, bensì di mera separazione patrimoniale: da ciò discende che è riconducibile alla categoria del danno erariale – con conseguente attribuzione alla Corte dei Conti della giurisdizione sulla relativa azione di responsabilità – il danno eventualmente inferto al patrimonio della società da atti illegittimi degli amministratori, cui possa aver contribuito un colpevole difetto di vigilanza imputabile agli organi di controllo, in quanto danno arrecato ad un patrimonio separato, ma pur sempre riconducibile all’ente pubblico. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

 

Le società “in house providing” sono costituite per finalità di gestione di pubblici servizi e sono definite da tre requisiti, che devono sussistere contemporaneamente e che devono trovare fondamento in precise e inderogabili disposizioni dello statuto sociale. Tali requisiti sono: 1) la natura esclusivamente pubblica dei soci – che, nel rispetto delle norme statutarie, non possono cedere a privati le partecipazioni societarie di cui sono titolari – 2) l’esercizio dell’attività in prevalenza a favore dei soci medesimi – con possibilità per la società di svolgere attività accessoria purché marginale e di valenza meramente strumentale rispetto alla prestazione del servizio di interesse economico generale svolto in via principale – 3) la sottoposizione della società ad un controllo corrispondente a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici, con potere dell’ente pubblico di dettare le linee strategiche e le scelte operative della società stessa, sì da determinare una vera e propria subordinazione gerarchica degli organi amministrativi. (Fiorenza Prada – Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]