Tribunale di Cremona – Trust liquidatorio costituito in stato di dissesto.

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Data di riferimento: 
08/10/2013

Tribunale di Cremona, 8 ottobre 2013 – Est. Borella.

 Trust liquidatorio – Costituzione del trust in stato di dissesto – Nullità o inefficacia ab origine – Esclusione – Fallimento sopravvenuto -  Prevalenza - Applicazione della disciplina prevista dall’atto istitutivo del trust o dalla legge regolatrice prescelta - Eventuale azione revocatoria da parte del curatore.

 Non è corretto ritenere che un trust liquidatorio costituito quando la società già si trovi in stato di dissesto sia ab origine nullo (o inefficace) ai sensi dell’art. 13 della Convenzione dell’Aja per contrasto con le norme fallimentari di diritto pubblico in materia di liquidazione concorsuale. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata).

E' invece sicuramente vero che il trust liquidatorio non può sopravvivere all'intervenuto fallimento (tesi della nullità e/o inefficacia sopravvenuta del trust): si verrebbero infatti a creare due procedure liquidatorie concorrenti, una privata e una pubblica, aventi ad oggetto gli stessi beni ed é evidente che la prima non possa sopravvivere, stante la prevalenza da attribuirsi alla pubblica.

In tal caso si verificherà una ipotesi di impossibilità di raggiungimento dello scopo del trust e, allora, dovrà verificarsi cosa prevedano l'atto istitutivo del trust o la legge prescelta per la sua disciplina in ordine alla sorte dei beni conferiti; tenendo comunque presente che, qualora sia l'uno che l'altra prevedano scopi incompatibili con la procedura concorsuale, il curatore avrà comunque a disposizione lo strumento specifico dell'azione revocatoria per tornare in possesso dei beni conferiti in trust.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]