Corte d’Appello di Trieste – Reclamo ex art. 18 l.f. - Rinuncia al credito o all’istanza: irrilevanza.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
11/07/2012

Reclamo ex art. 18 l.f.

Corte d'Appello di Trieste, 11 luglio 2012 - dott. Vincenzo Colarieti presidente est. - dott. Francesca Mulloni giudice - dott. Claudio Cerroni giudice.

Istanza di fallimento - Reclamo ex art. 18 l.f. - Rinuncia al credito o all'istanza - Irrilevanza.

La rinuncia al credito o all'istanza di fallimento da parte del creditore istante non non produce alcun effetto nei confronti del già dichiarato fallimento, men che meno in sede di reclamo in Corte d'Appello ex art. 18 l.f. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).

Provvedimento segnalato dal prof. avv. Alfredo Antonini.

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]