Corte di Cassazione – Concordato preventivo - Commissario giudiziale e liquidatore: non cumulabilità degli incarichi.

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Data di riferimento: 
18/01/2013

Cassazione civile, Sez. I, 18 gennaio 2013 n. 1237

Concordato preventivo con cessione di beni - Nomina - Commissario giudiziale - Commissario liquidatore - Conflitto di interessi - Funzioni - Sorveglianza esecuzione concordato.

La nomina giudiziale del liquidatore è collegata al solo concordato preventivo con cessione dei beni, sempre che peraltro nello stesso, quanto alla designazione ed ai poteri del liquidatore o alle modalità della liquidazione, non si disponga diversamente; ciò risponde altresì alla ratio di tale forma di concordato, volto appunto alla liquidazione dei beni che ne costituiscono l'oggetto ed alla ripartizione del ricavato tra i creditori. (Anna Serafini - Riproduzione riservata)

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 182, II° comma, e 28, II° comma legge fallimentare, il liquidatore giudiziale deve essere immune da conflitti di interessi, anche potenziali; tale prescrizione collide con un'eventuale nomina a commissario liquidatore della persona già nominata commissario giudiziale: in tale situazione infatti si cumulerebbero la funzione gestoria, propria del liquidatore, con quella di sorveglianza dell'adempimento del concordato, che l'art. 185 l.f. , I° comma, attribuisce al commissario giudiziale. (Anna Serafini - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: