Tribunale di Udine – Impresa agricola e insufficienza del parametro quantitativo per la fallibilità.

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Data di riferimento: 
21/09/2012

Tribunale di Udine, 21 settembre 2012 - Rel. dott. Pellizzoni

Ai fini dell'assoggettamento a procedura concorsuale, l'accertamento della qualità d'impresa commerciale non può essere tratto esclusivamente da parametri di natura quantitativa, posto che la nuova formulazione dell'art. 2135 c.c. (a seguito del d.lgs n. 228 del 2001) ha comportato un notevole ampliamento delle ipotesi rientranti nello statuto agrario, avendo introdotto mediante il richiamo alle attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, anche attività che non richiedono una connessione necessaria tra produzione e utilizzazione del fondo, essendo sufficiente a tale scopo il semplice collegamento potenziale o strumentale con il terreno. Né ad escludere il carattere di impresa agricola è sufficiente che la stessa non eserciti più direttamente l'attività agricola, bensì abbia concesso in affitto tutti i fondi agricoli di cui è proprietaria con le attrezzature e i fabbricati agricoli ivi esistenti. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]