Corte di Cassazione – Limiti dimensionali di fallibilità e applicazione dei principi contabili.
Cassazione civile, Sez. I, 29 ottobre 2010 n. 22146 - Dott. Proto Presidente - Dott. Di Palma Relatore
Presupposti oggettivi e soggettivi di fallimento - Bilancio di esercizio - Scritture contabili - Immobilizzazioni materiali ed immateriali - Avviamento - Costo storico - Ammortamento - Valori contabili - Valore di mercato al momento della dichiarazione di fallimento - Attivo circolante - Riscossione coattiva dei crediti - Attivo dello stato patrimoniale - Criterio del "capitale investito" - Criterio alternativo dei ricavi lordi
In tema di presupposti dimensionali per l'esonero dalla fallibilità dell'imprenditore commerciale, nella valutazione del capitale investito, ai fini del riconoscimento della qualifica di piccolo imprenditore, trovano applicazione i principi contabili, cui si richiama il legislatore nell'art. 1 comma 2 lett. a) l. fall. (nel testo modificato dal d.lg. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", ed anche successivamente in quello sostituito dal d.lg. n. 169 del 2007) e di cui è espressione l'art. 2424 c.c., con la conseguenza che, con riferimento agli immobili, iscritti tra le poste attive dello stato patrimoniale, opera - al pari che per ogni altra immobilizzazione materiale - il criterio di apprezzamento del loro costo storico al netto degli ammortamenti, quale risultante dal bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 2426 n. 1 e 2 c.c., e non il criterio del valore di mercato al momento del giudizio. (Massima ufficiale)
(Provvedimento segnalato dall'avv. Anna Serafini)