Le modifiche apportate dal decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con legge n. 143/2012.

Versione stampabileVersione stampabile

Si allega il file con indicate in grassetto le norme modificate dall'art. 33 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 pubblicato in G.U. 26.06.2012 (decreto sviluppo) ed in giallo le norme modificate dalla successiva legge di conversione n. 143/2012 pubblicata in G.U. in data 11.08.2012.

Si fa presente che nella norma a carattere transitorio di cui al n. 3 dell'art. 33 del "decreto sviluppo" si dispone che:

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché ai piani di cui al comma 1, lettera a), n.1) elaborati successivamente al predetto termine. Da notarsi la rilevanza della modifica apportata all'articolo 178 l.f. nella parte in cui, con riferimento al quarto comma del medesimo articolo, si è stabilito il principio del silenzio/assenso nel computo delle maggioranze previste per l'approvazione del concordato preventivo.

Da notarsi anche la rilevanza di quanto previsto dall'art. 168 al terzo comma laddove si precisa che le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso ex art. 161 quinto comma nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato. Va segnalato, al riguardo, che il ricorso ex art. 161 quinto comma è anch'esso una novità apportata dal decreto "sviluppo".

Struttura: 
Concetti di diritto fallimentare: