Tribunale di Udine – Accordi di ristrutturazione dei debiti - Istanza ex art. 182 bis sesto comma: effetti e presupposti.

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Data di riferimento: 
30/03/2012

Tribunale di Udine, 30 marzo 2012 (data decisione) - dott.ssa Alessandra Bottan Griselli - giudice, dott.ssa Mimma Grisafi - Giudice, dott. Gianfranco Pellizzoni, giudice relatore.

Le istanze di fallimento e il relativo procedimento non possono essere sospesi dalla presentazione della proposta di un accordo di ristrutturazione dei debiti, né tantomeno dalla presentazione del ricorso volto a ottenere la sospensione delle azioni esecutive e cautelari e la concessione del termine per il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182 bis l. fall., non solo perché la norma non contiene alcun riferimento letterale ai ricorsi per la dichiarazione di fallimento, ma alle sole azioni esecutive o cautelari, ma anche perché la ratio della novellata disciplina è volta ad impedire che nel tempo intercorrente fra la predisposizione del piano e il raggiungimento dell'accordo e il suo deposito in Tribunale ai fini dell'omologazione singoli creditori possano acquisire posizioni preferenziali sul patrimonio del debitore, impedendo di fatto la possibilità di dare esecuzione all'accordo volto a comporre l'insolvenza, senza peraltro incidere sul diverso e preminente interesse di natura pubblicistica che il debitore insolvente venga assoggettato a fallimento, risultando estromesso dal mercato, atteso che la procedura fallimentare mantiene uno carattere latamente inquisitorio e pubblicistico. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).

Anche nell'ipotesi di presentazione della sola istanza cautelare di cui al sesto comma dell'art. 182 bis l. fall, in pendenza di istanze di fallimento già in avanzata fase istruttoria, il Tribunale deve valutare alla luce del piano proposto e della serietà delle trattative avviate con il ceto creditorio, se gli accordi prospettati siano in grado di rimuovere l'insolvenza consentendo all'impresa di superare la crisi, oppure se gli stessi non consentano di superare una insolvenza ormai irreversibile, procedendo ad una verifica anche di carattere sostanziane sull'idoneità del piano a risolvere i problemi aziendali, consentendo la soddisfazione dei creditori estranei agli accordi nei termini usuali, atteso che l'inibitoria di cui all'articolo 182 bis, comma 6, legge fallimentare, pur essendo un provvedimento cautelare emesso all'esito di un giudizio a carattere sommario e di natura prognostica, non può fondarsi su un controllo esclusivamente formale in ordine alla sussistenza della documentazione richiesta, ma deve essere esteso ad una verifica anche di carattere sostanziale della ricorrenza dei presupposti per pervenire ad un accordo di ristrutturazione con le maggioranze richieste e delle condizioni atte ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).

Già con l'istanza ex art. 182 bis sesto comma volta ad ottenere l'inibitoria ( e in particolare in modo ancor più pregnante quando pendano istanze di fallimento) il debitore deve allegare non solo la prova della pendenza delle trattative e gli altri documenti richiesti dalla norma, ma anche la " proposta di accordo " che intende sottoporre ai creditori e quindi l'accordo di ristrutturazione dei debiti completo in tutti i suoi elementi, corredato dalla sua autocertificazione e dalla relazione del professionista che attesti l'idoneità della stessa proposta a rimuovere lo stato di insolvenza o di crisi e la veridicità dei dati aziendali, sulla cui base ha instaurato le trattative con il ceto creditorio, dovendo in tale fase mancare solamente la formalizzazione dell'accordo con i creditori, essendo pendenti le relative trattative, al fine di consentire al Tribunale un giudizio se pur necessariamente sommario di natura prognostica sulla sua idoneità a rimuovere lo stato di dissesto, non potendo certamente il Tribunale basarsi su dati incompleti o parziali, sospendendo la decisione sulle istanze di fallimento in attesa che il piano prenda forma compiuta. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti non possono essere considerati una particolare forma di concordato preventivo e non è possibile quindi applicare ad essi il relativo trattamento fiscale delle sopravvenienze attive. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: