Corte di Cassazione – Ipoteca fiscale ed esenzione dalla revocatoria.

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Data di riferimento: 
05/03/2012

Corte di Cassazione 5 marzo 2012 n. 3398- Pres. Dott. Francesco Maria Fioretti, rel. dott. Carlo Piccinini

L'art. 67, primo comma n. 4 l.f., stabilisce, fra l'altro, e ricorrendo le ulteriori condizioni, la revocabilità delle sole ipoteche giudiziali e volontarie, per cui l'ipoteca c.d. fiscale ( prevista dall'art. 77 del d.p.r. n. 602/73 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) non può essere compresa in alcuna delle due categorie sopra indicate e di conseguenza non può essere oggetto di revoca in sede fallimentare (una tale interpretazione è indotta anche dall'art. 89 del d.p.r. 602/73, il quale esenta dalla revocatoria i pagamenti di imposte scadute confermando con ciò in modo estremamente significativo il regime eccezionale e derogatorio che il legislatore ha voluto assicurare all'Amministrazione Finanziaria in forza delle finalità pubblicistiche della sua attività, individuabili nella necessità di favorire l'adempimento del debito fiscale e di assicurare, per quanto possibile, la più pronta riscossione delle entrate erariali). (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

Provvedimento segnalato dall'avv. Marino Ferro

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]