Tribunale di Tolmezzo – Inapplicabilità alle s.p.a. dell’art. 2467 c.c. sulla postergazione dei crediti di soci finanziatori.

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Data di riferimento: 
29/12/2011

Tribunale di Tolmezzo, 29 dicembre 2011 - dott. Massarelli.

Credito da finanziamento in una s.p.a. - Postergazione - Applicabilità dell'art. 2467 c.c. - Esclusione.

Credito da finanziamento in una s.p.a. - Conferimento di capitale di rischio - Interpretazione della volontà delle parti - Simulazione.

Nonostante la questione sia ampiamente dibattuta, non sembra possibile estendere l'area di applicazione dell'art. 2467 c.c. alle società per azioni. Ne consegue che un credito da finanziamento in una s.p.a. non debba essere postergato, in conformità con quanto stabilito dalla Cassazione (sent. n. 16393/2007) e, altresì, in mancanza di espressi richiami normativi. Infatti, un tale modello legale può essere preteso ed imposto solo in tipi societari ben precisi, e cioè ove la posizione del socio abbia un peso individuale non commisurato alla quota di capitale sottoscritta (come nelle s.p.a.), ma solo alla sua partecipazione personale (come avviene nelle s.r.l. o per le capogruppo). Questa impostazione è confermata dall'art. 2411 c.c., che - consentendo di postergare volontariamente il credito degli obbligazionisti al soddisfacimento di altri creditori sociali - sembra escludere la possibilità di una postergazione ex lege. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

La giurisprudenza non esclude a priori che tra la società e i soci si possa convenire l'erogazione di capitale di credito, anziché il conferimento di capitale di rischio: al di fuori di specificazioni in tal senso, è questione d'interpretazione della volontà negoziale delle parti lo stabilire se, in concreto, un versamento tragga origine da un mutuo o se invece sia stato effettuato quale apporto del socio al patrimonio sociale. Spetterà se del caso a chi ne ha interesse allegare e provare che il negozio apparente ne dissimula un altro, ma in mancanza di ciò devono rimanere fermi gli assetti di interessi come stabiliti dalle parti. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]